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Martedì 01/01/2019

Per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)con i provvedimenti, Delibera 897/2017/R/idr del 21 dicembre 2017 e Delibera 227/2018/R/idr del 05 aprile 2018, definisce le modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale.
La disciplina in materia di bonus sociale idrico si applica a far data dal 1° gennaio 2018.
Il secondo provvedimento, in particolare, disciplina i flussi informativi, lo scambio dei dati e le procedure operative per l’erogazione del bonus sociale idrico nonché gli obblighi informativi e di comunicazione posti in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo per consentire, a partire dal 1° luglio 2018, l’erogazione dell’agevolazione agli utenti che ne faranno richiesta presso il proprio comune di residenza.

Gli effetti della decorrenza dei termini di scadenza delle domande di rinnovo dei bonus di cui all’art. 4bis, comma 4bis del TIBSI (bonus sociale idrico), sono sospesi temporaneamente dal 1 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Al ripristino dei servizi sospesi e, dunque, al termine sempre del suddetto periodo, ai cittadini che dovessero rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria, ma comunque entro il 31 luglio 2020, è garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.


Per ogni informazione relativa all’ARERA è possibile consultare il sito dell’Autorità

www.arera.it