#
Autorizzazioni allo scarico Procedure e casistiche

Tutti i soggetti che, a seguito di una determinata attività, hanno la necessità di scaricare in fognatura acque reflue industriali e/o acque soggette al Regolamento Regionale n. 4/2006 (acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne) devono ottenere un’Autorizzazione allo scarico rilasciata dall’autorità competente.

Scarichi industriali

I diversi procedimenti autorizzativi sono riconducibili alle casistiche così come di seguito descritte con i rispettivi riferimenti normativi:

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
La disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si applica alle Piccole e Medie Imprese e per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione Unica ex art. 2808 del D.lgs. 152/06. È stata introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013. Risulta entrata in vigore, a partire dal 13 Giugno 2013. L’Autorità Procedente per il rilascio dell’AUA è lo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito S.U.A.P). Il S.U.A.P. costituisce il riferimento primario per l’utenza per tutti gli aspetti amministrativi. L’Autorità Competente per il rilascio del provvedimento di AUA è la Provincia, cui è necessario riferirsi per gli aspetti tecnici delle istruttorie.
Il provvedimento di AUA ha una durata di 15 anni, calcolati a partire dalla notifica da parte dello S.U.A.P.
Per quanto attiene i procedimenti di AUA tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Como, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio circa procedure e modulistica. Clicca qui per individuare il SUAP di riferimento.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
La disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da medie e grandi attività produttive. Essa prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative alla corretta gestione dei rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. In Italia, l’A.I.A. è normata all’interno della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 29bis e seguenti), che ne disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame, nonché le modalità di esercizio degli impianti soggetti ad essa. L’elenco degli impianti soggetti ad A.I.A. è riportato all’Allegato VIII alla Parte Seconda. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 è stato esteso l’ambito di applicazione di tale normativa a nuove categorie di impianti non precedentemente soggetti ad A.I.A., che pertanto sono tenuti alla presentazione della relativa istanza secondo le modalità avanti indicate. Dal 1 gennaio 2008 la Provincia è autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale in relazione a tutti gli impianti contemplati dall’allegato VIII, ad eccezione degli impianti soggetti ad A.I.A. statale (allegato XII parte seconda al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo o che effettuano ricerca e sperimentazione per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli di cui all’art.16 comma 1 lettere b ter) e b quater) )
Per quanto attiene i procedimenti di AIA tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Como, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio circa procedure e modulistica.
Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs.152/06 e smi
Per le Aziende che si occupano di recupero e smaltimento rifiuti in applicazione ai disposti dell’art. 208 del D.lgs.152/06 e smi l’Autorità Competente per il rilascio del provvedimento è la Provincia.
L’istanza di autorizzazione/rinnovo/modifica sostanziale per gli scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia in fognatura deve essere inoltrata congiuntamente a quella per la gestione dei rifiuti. L’autorizzazione allo scarico confluisce nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento rifiuti che ha una durata di 10 anni, calcolati a partire dalla notifica del provvedimento.
Per quanto attiene i procedimenti di AUT.UNICA ex art.208 tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Como, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio circa procedure e modulistica.
Autorizzazioni ex art. 124 del D.lgs.152/06 e smi
Per gli Enti Pubblici e per le aziende NON soggette ad AUA/AIA/AUT.UNICA ex art.208 resta ferma la disciplina stabilita dall’art. 124 del Decreto Legislativo n.152/2006 e smi.
L’istanza deve essere trasmessa telematicamente via PEC direttamente all’ Ufficio d’Ambito, al cui sito, nella sezione modulistica, si rimanda per ogni specifico dettaglio www.ato.como.it.
L’autorizzazione ha una durata di 4 anni calcolati a partire dalla notifica del provvedimento.
Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.lgs. 152/06.

I corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui produttivi scaricati in pubblica fognatura sono determinati in ottemperanza a quanto stabilito in merito alle determinazioni tariffarie dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Como con deliberazione del 20 novembre 2018 in applicazione della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017.

In particolare, i corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali sono articolati secondo la seguente struttura generale:

In sintesi, il calcolo di quanto dovuto è legato alla somma di una quota fissa (QF), una quota di capacità (QC) quantificata in base ai volumi massimi e alle concentrazioni massime di COD e solidi sospesi (SST) autorizzati allo scarico e una quota variabile (QV) legata alla effettiva qualità dei reflui e ai volumi scaricati.

1. La QUOTA FISSA (QF) 

La quota fissa è stata calcolata applicando il limite del 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali, come previsto al punto 16.5 del TICSI.

L’art. 16 dell’Allegato A prevede la quantificazione della quota fissa sulla base dei seguenti tre costi:

  • gestione contrattuale dell’utente;
  • costi della misura dei volumi scaricati;
  • costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

 

Le componenti relative alle lettere a), b) e c) sono state definite considerando cinque voci di costo di seguito riportate:

  • costi del personale;
  • costi di laboratorio;
  • costi di manutenzione;
  • costi di trasporto;
  • costi amministrativi.

 

In sintesi si possono individuare i seguenti costi:

  • gestione contrattuale dell’utente;
  • costi della misura dei volumi scaricati;
  • costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

 

Tra i costi di cui alle lettere b e c sono inoltre da ricomprendere le voci fisse correlate ai costi diretti, che le aziende sostengono per la manutenzione dei campionatori, misuratori e telecontrollo, che verranno direttamente imputati alle aziende in cui tali sistemi sono installati. In particolare, tali costi sono:

  • costo campionatore;
  • costo misuratore;
  • costo per telecontrollo.

 

In questo modo ogni utente avrà la propria quota fissa definita dalla somma fra:

  • costo di gestione contrattuale (costi amministrativi);
  • costi della misura (se presente misuratore e/o campionatore allocati nei costi di manutenzione);
  • costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali (costo del personale + costo del laboratorio + costi di manutenzione + costi di trasporto, commisurati ai volumi annui scaricati).

 

2. La QUOTA CAPACITA’ (QC) 

È quantificata in base alle concentrazioni massime di COD e di Solidi Sospesi previste negli atti autorizzativi e al volume massimo autorizzato per lo scarico con applicazione della seguente formula:

dove:

  • %COD, aut e %SST, aut sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità TdcapacitàATO, rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%) e assumono i medesimi valori stabiliti per %COD e %SST;
  • COD aut,p e SSTaut,p sono le concentrazioni rinvenibili negli atti di autorizzazione (mg/l);
  • Vaut,p è il volume massimo autorizzato allo scarico;
  • Il coefficiente Sqc, soglia posta all’incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui è stato posto pari al 5%;
  • Td capacità

 

3. La QUOTA VARIABILE (QV)

QUOTA VARIABILE – QVpATO LA TARIFFA UNITARIA DI FOGNATURA 

L’Ente di governo dell’ambito delibera la tariffa unitaria di fognatura, espressa in €/mc.
L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente può introdurre un fattore moltiplicativo α per tener conto di reflui di natura specifica, che determinano un impatto sui costi dell’infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti.
α è stato posto pari a 1.

QUOTA VARIABILE – QVpATO LA TARIFFA UNITARIA DI DEPURAZIONE 

L’Ente di governo dell’ambito delibera la tariffa unitaria di depurazione, espressa in €/mc.
Le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria, determinano i costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P assumono, di norma, i valori “standard” indicati nella tabella seguente. I valori standard prevedono anche dei range.

Sulla base del tessuto industriale presente nell’ambito di Como e degli impianti di depurazione esistenti, l’EGA ha ritenuto opportuno considerare valori dei parametri diversi da quelli standard, ma all’interno dei range, al fine di rappresentare meglio il costo dei diversi trattamenti, in particolare del COD, in termini di costi energetici, di smaltimento e di rimozione della sua quota refrattaria. Questo consente anche di ottimizzare la distribuzione delle percentuali di costo di alcuni parametri (SST e N), mantenendo inalterata la percentuale di abbattimento del fosforo (pari al 5%).

Di seguito si indicano le modifiche delle percentuali da applicare ai vari parametri:

  • %COD da 52 a 57
  • %SST da 28 a 25
  • %N da 15 a 13

 

QUOTA VARIABILE – QVpATO LA TARIFFA UNITARIA DI DEPURAZIONE – ulteriori parametri 

Tra i parametri da considerare per il calcolo della quota variabile la formula consente di individuare ulteriori parametri rispetto a COD, SST, N e P a condizione dell’esistenza nell’ATO di riferimento, di almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione del parametro in oggetto.

Al proposito, è stato inserito e come parametro “Xj,p” il “Colore”, in quanto parametro caratteristico del comparto del tessile presente nell’ambito.
Si introduce un ulteriore parametro J-esimo individuato nel BOD5, da inserire nella formula con coefficiente negativo pari a “-7” e da applicarsi a quegli utenti che hanno limiti allo scarico superiori a 40 mg/l (limite di riferimento).

Tale modifica permette di modulare il costo di trattamento del COD anche in funzione della sua biodegradabilità. Infatti l’introduzione di questo parametro permette di meglio soddisfare il principio di “chi inquina, paga”, in quanto l’apporto di BOD5 tramite il refluo scaricato facilita tutti i processi di predenitrificazione che risultano più performanti in presenza di carbonio prontamente biodegradabile, limitando nel contempo l’acquisto di fonti di carbonio esterne.

Vincolo di spesa per ciascun utente 
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera ARERA 655/2017/R/idr la spesa annua di ciascun utente produttivo a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative) non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Di seguito le tariffe in vigore al 01.01.2025:

 

Al fine di verificare il rispetto dei limiti di accettabilità delle acque reflue scaricate e individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare per la determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione, il Gestore redige un piano analisi garantendo su ciascuna utenza il numero minimo annuale di determinazioni analitiche previste.

Le determinazioni analitiche sono effettuate seconde le procedure e le norme vigenti in materia.

Il cliente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l’apertura del campione e l’esecuzione dell’analisi. Il gestore è tenuto a consegnare all’utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire al cliente la possibilità di effettuare l’analisi presso un laboratorio di sua fiducia, fatta salva la possibilità del gestore di presenziare alle fasi di apertura del campione e di esecuzione delle analisi dal cliente.

Le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici utilizzate nella formula tariffaria sono determinate come media aritmetica dei valori ottenuti in corso d’anno, ponderata sui volumi di periodo al fine di garantire la massima rappresentatività della qualità finale determinata e il rispetto del principio del “Chi inquina paga”.

 

 

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione, la determinazione del volume scaricato avviene, di norma assumendo il volume scaricato pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto.

In presenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate rispetto all’acqua prelevata, la determinazione del volume avviene tramite idonea misurazione eseguita al punto di scarico, con installazione di misuratore.

Gli scarichi sprovvisti di misuratore verranno progressivamente dotati di misuratore allo scarico, secondo quanto previsto dal Regolamento.
L’utente può comunque in qualsiasi momento richiedere l’installazione dello strumento di misurazione sul punto di scarico.

Il gestore si riserva la valutazione della fattibilità tecnica dell’installazione del misuratore e l’accoglimento della richiesta, nonché individuare la tipologia di misuratore da installare per ogni caso specifico in relazione alle condizioni e alle caratteristiche del singolo scarico.

I costi per l’acquisto e l’installazione degli strumenti di misurazione sono a carico del titolare dello scarico – recuperati dal Gestore tramite un incremento della quota fissa della tariffa.

Nel frattempo, la determinazione dei volumi scaricati sarà effettuata dal gestore assumendo il volume scaricato pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto, oppure mediante stima ragionevole e motivata sulla base di una relazione tecnica trasmessa, entro il 31 gennaio di ogni anno dal titolare dello scarico e corredata dalla seguente documentazione:

  • MUD e/o copie di formulari di smaltimento;
  • accurato bilancio idrico che preveda:
    – letture di misuratori interni (letture, consumi e foto dei contatori da allegare) se installati;
    – calcolo delle quote disperse nel prodotto sulla base delle “ricette” e della produzione nel periodo di riferimento;
    – specifiche tecniche delle macchine ed attrezzature che generano una dispersione di acqua (relazioni e specifiche fornite dal costruttore).

Non verranno prese in considerazione detrazioni forfettarie, stimate e percentuali.
In caso di indisponibilità dei volumi scaricati e prelevati da fonti private, il volume è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell’ultima fatturazione.

 

FONTI AUTONOMIE DI APPROVVIGIONAMENTO

Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, sono tenuti a propria cura e spese all’installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità delle acque prelevate.
Gli strumenti di misura devono essere conformi alla normativa vigente e predisposti alla telelettura, nonché devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione.
Il gestore si riserva la facoltà di effettuare letture periodiche dei contatori e di installare contatori dotati di telelettura al fine di acquisire le letture e monitorare i consumi.

 

 

IDA Carimate

Presso il depuratore di Carimate vengono effettuate operazioni di recupero (R12 e R13) e smaltimento (D8) di rifiuti liquidi non pericolosi. Nel Regolamento sono indicate le tariffe, i codici CER e le modalità di accesso al servizio.

Link ai documenti:

 

Per informazioni potete contattare il n° 031-7897902 (ing. Giorgio Citterio e ing. Barbara Frigerio) o inviare una mail a dep.carimate@comoacqua.it

 

IDA Mariano Comense

Presso il depuratore di Mariano Comense vengono effettuate operazioni di smaltimento (D8) di rifiuti liquidi non pericolosi. È inoltre possibile effettuare il prelievo di acque di scarico per riuso ai fini industriali. Nel Regolamento sono indicate le tariffe, i codici CER e le modalità di accesso al servizio.

Link ai documenti:

 

Per informazioni potete contattare il n° 031-752064 (ing. Barbara Frigerio e p.i. Jasmine Scabbio) oppure inviare una mail a dep.mariano@comoacqua.it