Tutele applicabili in caso di perdita occulta
In esecuzione al disposto di cui all’allegato A della deliberazione ARERA 5 maggio 2016 n. 218/2016, così come modificato dalla deliberazione ARERA del 21 dicembre 2021, le misure di tutela sono declinate come indicato nei commi seguenti.
1· Il consumo medio giornaliero è rappresentato dal consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media riferita alla medesma tipologia di utenza.
2 · L’extraconsumo che consente l’attivazione della tutela è quantificato nel consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (ossia almeno il 100% del consumo medio giornaliero).
3 · Il Gestore, senza indugio, segnalerà all’utente tale consumo anomalo rilevato in sede di raccolta dei consumi.
4 · La comunicazione all’utente dovrà essere effettuata, nel termine massimo di giorno 30 dall’accertamento dell’extra-consumo, tramite lettera raccomandata r.r. o pec, anticipata quando possibile da comunicazione telefonica, posta elettronica normale (non certificata), sms, WhatsApp.
5 · L’utente è tenuto a dare comunicazione al Gestore dell’inizio dei lavori di intervento sulla perdita entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione trasmessa dal Gestore ed è tenuto a provvedere alla riparazione della medesima entro il termine massimo di tre mesi dal ricevimento della comunicazione stessa.
6 · Decorsi tre mesi senza che l’utente abbia provveduto alla riparazione, non avrà diritto allo sgravio.
7 · L’utente potrà accedere nuovamente alla tutela decorso un triennio dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il precedente consumo anomalo; l’utente avrà, comunque, diritto all’applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomali per un periodo di tre mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto.
8 · L’attivazione della tutela comporterà l’applicazione dei seguenti benefici in relazione alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e nei tre mesi successivi
– per il servizio fognatura e depurazione, esonero totale dell’applicazione della relativa tariffa in relazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero, a seguito di dimostrazione della perdita nell’ambiente;
– per il servizio di acquedotto applicazione della tariffa pari alla metà della tariffa base al volume eccedente il consumo medio giornaliero e applicazione di una franchigia del 30% sui volumi fatturabili interessati dalle riduzioni.
9 · L’utente ha facoltà di aderire all’assicurazione stipulata dal gestore per le somme dovute per perdite occulte con un massimale di euro 10.000,00 euro per sinistro con una franchigia del 45% per le utenze domestiche e per euro 13.000,00 per utenze non domestiche o miste sempre per sinistro, salvo diverse modifiche delle condizioni contrattuali che verranno comunicate all’utente dal Gestore o dalla Compagnia Assicurativa.
10 · Rimane ferma la facoltà dell’utente di provvedere alla stipula di idonea assicurazione autonomamente con altre compagnie assicurative.
11 · Le rateizzazioni delle somme dovute per i consumi anomali derivanti da perdite sono concesse, a richiesta con le modalità ed alle condizioni previste dall’art.42 dell’allegato A) della deliberazione n.655/2015) Le rateizzazioni sono concesse anche se la fattura emessa non superi i valori di cui all’allegato sopra richiamato. Gli interessi previsti per la rateizzazione sono maggiorati con gli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla banca centrale europea e degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Cosa fare in caso si verifichi una perdita occulta?
Per aderire agli sgravi previsti sarà necessario compilare il modulo scaricabile cliccando qui https://comoacqua.it/app/uploads/2022/07/MD.IAC_.01.17.01_modulo_sgravio_perdita_occulta_rev2021.pdf e consegnarlo firmato, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e tutta la documentazione richiesta, ai nostri uffici durante l’orario di apertura al pubblico (per gli orari di apertura consultare la pagina dedicata) oppure inviare il modulo unitamente alla fotocopia del documento d’identità e tutta la documentazione richiesta all’indirizzo clienti@comacqua.it.
Cosa fare per aderire alla “Polizza contro le perdite occulte”?
Assicurarsi è semplice: basta compilare il modulo scaricabile cliccando qui https://comoacqua.it/app/uploads/2022/07/MD.IAC_.01.18.01_modulo_adesione_polizza_perdite_rev_01.pdf e consegnarlo firmato, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità, ai nostri uffici durante l’orario di apertura al pubblico (per gli orari di apertura consultare la pagina dedicata) oppure inviare il modulo unitamente alla fotocopia del documento d’identità all’indirizzo clienti@comacqua.it.
Tutti coloro che hanno già versato nel precedente anno solare il premio relativo alla polizza assicurativa contro le perdite, questa sarà automaticamente rinnovata alle nuove condizioni, fatto salvo il diritto di recedere in qualunque momento.
La polizza assicurativa entrerà in vigore dalle ore 24 del giorno di ricevimento del modulo sottoscritto e avrà durata sino al 31/12/2022, si rinnoverà in automatico negli anni successivi, fermo restando il diritto di recesso in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta da parte dell’utente.